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Legge 13/07/1910 n. 466

Art. 50. Cessano di far parte degli immobili assegnati al ministero della guerra e saranno, per la parte che loro possa occorrere, assegnati al ministero dei lavori pubblici, ed all'amministrazione delle ferrovie dello stato i seguenti immobili

a) la cittadella di Messina con i fabbricati, bastioni, fossati e spalti che la compongono

b) la piazza d'armi di Terranova pure in Messina con il bastione denominato don Blasco e la tettoia ad esso attigua

c) le aree ed i fabbricati che si trovano nella spianata detta di San Ranieri limitatamente però alle parti che al presente sono in uso all'amministrazione della guerra. Il trasferimento degl'immobili, di cui sopra, sarà regolato con le modalità che verranno stabilite di comune accordo fra le amministrazioni interessate. Gl'immobili saranno dal ministero della guerra riconsegnati al demanio nello stato in cui si trovano completamente sgombri dei materiali mobili di pertinenza dell'amministrazione della guerra, la quale avrà però facoltà di asportare gli oggetti di arredamento fissi esistenti nei vari fabbricati e di demolire ed asportare le baracche, che si trovano nei terreni che abbandona.

Art. 51. Per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, è autorizzata una prima assegnazione di £ . 14,500,000, da ripartirsi in sei rate di cui due di £. 2,000,000 per gli esercizi 1910-911 e 1911-912, tre di £. 2,500,000, per gli esercizi 1912-913, 1913914 e 1914-915 e l'ultima di £. 3,000,000, per l'esercizio 1915-916. Sulla detta somma saranno prelevate £. 1,500,000 e £. 250,000 da assegnare rispettivamente al bilancio del ministero della guerra e a quello della marina, con decreto del ministro del tesoro; nonché i fondi per l'esecuzione delle opere contemplate nell'allegata tabella a che forma parte integrante della presente legge. La residua somma sarà iscritta nel bilancio dei lavori pubblici.

Art. 52. Il fondo di £. 5,000,000, autorizzato con l'art. 16 della legge 5 giugno 1906 n. 255, viene aumentato di £. 500,000, e destinato: 1° al pagamento degl'impegni, che all'atto della pubblicazione della presente legge, risulteranno assunti ai sensi dell'articolo citato; 2° ai sussidi che verranno accordati per la ricostruzione o riparazione degli edifizi di uso pubblico non appartenenti allo stato nei comuni danneggiati dal terremoto del 1905 e del 1907 ed in quelli di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909; 3° ai lavori di costruzione del palazzo di giustizia di Catanzaro e di una caserma a Monteleone calabro ed ai lavori di riparazione degli edifici carcerari e delle scuole di proprietà comunale gravemente danneggiate per effetto del terremoto del 1905 nelle provincie calabresi, e per le quali siano state presentate le relative domande nei termini prescritti dal regolamento, approvato con R. decreto 24 dicembre 1906 n. 670. La nuova assegnazione di £. 500,000 sarà inscritta nella parte straordinaria del bilancio del ministero dei lavori pubblici, ripartita in rate uguali in cinque esercizi a cominciare da quello 1911-912 in aggiunta agli stanziamenti da iscriversi per effetto del citato art. 16.

Art. 53. Alle permute di aree dello stato, di valore anche superiore alle £. 100,000 con aree di proprietà dei comuni, indicati nel R. decreto di cui all'articolo primo della presente legge, sono applicabili le disposizioni dell'art. 12 della legge 12 dicembre 1908 n. 783. Le aree di pertinenza comunale, occorrenti per l'esecuzione di opere in servizio dello stato, saranno cedute dai comuni stessi gratuitamente in quanto trovino un corrispettivo nelle aree passate in proprietà dei comuni agli effetti dell'art. 31 della presente legge.

Art. 54. Pel ripristino delle linee tranviarie urbane ed extra-urbane di Messina, nonché per il collegamento a mezzo di tramvia dei due quartieri della Mosella della giostra, il governo, sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di stato, è autorizzato a concedere una sovvenzione annua chilometrica non superiore a £. 2000, sotto l'osservanza delle altre prescrizioni stabilite dall'art. 18 della legge 12 luglio 1908 n. 444, per le tramvie extra- urbane. Uguale sovvenzione potrà essere accordata per l'impianto di una tramvia urbana nella città di Reggio Calabria dal confine settentrionale a quello meridionale del comune, col collegamento dei quartieri superiori, per un percorso non superiore a dieci chilometri. La relativa spesa verrà prelevata dai fondi stanziati e da stanziarsi nel bilancio del ministero dei lavori pubblici a norma del citato art. 18 della legge 12 luglio 1908.

Art. 55. L'approvazione dei progetti di tutte le opere contemplate dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 56. Le spese da parte dei comuni per l'esecuzione dei piani regolatori debita- mente approvati, per la costruzione dei pubblici edifici, per ogni altra opera richiesta in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 sono dichiarate obbligatorie e come tali saranno iscritte nei relativi bilanci.

Art. 57. A tutti i lavori dipendenti dal servizio speciale pei terremoti nelle tre provincie di Calabria e in quella di Messina, qualunque ne sia l'importo, nonché per qualsiasi altra opera da eseguirsi nelle provincie suddette in esecuzione del- la legge 25 giugno 1906 n. 255, o di altre leggi, che non superi la spesa di £ 40,000 saranno applicabili le norme contenute negli ultimi tre capoversi del- l'art. 1 della legge 12 gennaio 1909 n. 12, sostituendo all'ispettore compartimentale l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile.

Art. 58. Per provvedere a tutti i servizi tecnici relativi ai terremoti del 1905, 1907, 1908 ed alla vigilanza sull'applicazione delle norme tecniche ed igieniche approvate con R. decreto 18 aprile 1909 n. 193, nonché per sollecitare la esecuzione delle opere pubbliche in Calabria, contemplate dalle leggi 25 giugno 1906 n. 255, e precedenti, è aumentato il ruolo organico del real corpo del genio civile, il quale rimane stabilito, dal 1 luglio 1910, in conformità della tabella b annessa alla presente legge. La spesa di £. 289,100, all'uopo occorrente, sarà prelevata in parte dai fondi stanziati per provvedere ad opere straordinarie nei comuni colpiti dal terremoto, autorizzati dalla presente legge, ed in parte dai fondi stanziati per l'esecuzione delle opere pubbliche in Calabria, autorizzate dalle leggi sopraddette. Dai fondi stessi saranno pure prelevati gli assegni agl'ingegneri, aiuti, disegnatori ed assistenti provvisori da assumersi in temporaneo servizio per la durata dei singoli lavori.

Art. 59. Gli uffici del genio civile nelle tre provincie di Calabria e in quelle di Messina, saranno costituiti, quanto al personale tecnico, nel modo indicato nella tabella c allegata alla presente legge. Le modificazioni che in seguito si rendessero necessarie nella costituzione di detti uffici saranno approvate con decreto reale. Al personale di cui nella tabella c sarà aggiunto il personale d'ordine e di servizio, entro i limiti dei ruoli organici e quello provvisorio nella misura richiesta dalle esigenze del servizio.

Art. 60. Entro il termine di un biennio dalla pubblicazione della presente legge i posti d'ingegnere allievo del genio civile potranno essere conferiti, senza esame, ai laureati in ingegneria civile o industriale nelle RR. scuole di applicazione, negli istituti tecnici superiori o politecnici o scuole superiori politecniche, i quali: 1° non abbiano superato il trentesimo anno di età; 2° siano stati classificati in ordine di merito nel primo decimo dei laureati in ciascuna delle scuole o degli istituti predetti nel corso scolastico nel quale ottennero la laurea. Il limite di età, di cui al precedente n. 1, è portato a 35 anni per i laureati nelle scuole ed istituti predetti che si trovino a prestare servizio in qualità di in gegneri o aiutanti provvisori negli uffici del genio civile all'atto della pubblicazione della presente legge. Con decreto del ministro dei lavori pubblici, senti- to il comitato del personale, saranno stabilite le norme per le nomine di cui al presente articolo.

Art. 61. Le disposizioni degli articoli 45 e 47 della legge 3 settembre 1906, n.522, sono estese all'Unione Messinese ed agli enti pubblici, costituiti o che potranno costituirsi per la costruzione nel regno di edifici pubblici o privati, sempre che la loro costituzione sia autorizzata per legge o per decreto reale, e lo stato vi contribuisca con concorsi, sussidi ed agevolazioni nella somministrazione dei capitali.

Art. 62. In aumento dei fondi di cui al secondo comma dell'art. 22 della legge 7 luglio 1907 n. 429, modificato dalla legge 25 giugno 1909 n. 372, il ministro del tesoro fornirà all'amministrazione delle ferrovie dello stato, che la inscriverà nelle entrate straordinarie del bilancio, la somma di lire 25 milioni, per provvedere al ripristino e miglioramento di strade e fabbricati ed a nuovi impianti ed edifici provvisori o definitivi, occorrenti sulle ferrovie medesime, in seguito ai danni prodotti dal terremoto. Le corrispondenti spese si comprenderanno fra quelle straordinarie di cui al- l'art. 21 della legge 7 luglio 1907 n. 429, ed i relativi interessi e l'ammortamento si comprenderanno fra le spese accessorie della parte ordinaria del bilancio ferroviario. La indicata somma di £. 25 milioni verrà iscritta per 15 milioni nel bilancio dell'esercizio 1909-910, e per 10 milioni nel bilancio dell'esercizio 1910-911 ad un apposito capitolo con la denominazione "spese straordinarie per lavori e provviste in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908"

Art. 63. È classificata fra le strade nazionali ed aggiunta all'elenco approvato con regio decreto 23 marzo 1884 n. 2197, con effetto dal 1 gennaio 1911, la strada provinciale n. 53 della legge 30 maggio 1875 n. 2521, da capo di Orlando per Santa Domenica a Randazzo, nelle provincie di Messina e di Catania. A tale strada verrà assegnato il numero che risulterà spettarle da una nuova numerazione delle strade nazionali del regno, da farsi con regio decreto.

TITOLO III Provvedimenti tributari e disposizioni generali

Art. 64. Parte delle aree demaniali che risulteranno disponibili nella zona falcata nel porto di Messina, dopo l'assegnazione degli spazi necessari ai servizi del porto e della ferrovia sarà concessa, verso pagamento di un equo canone annuo, per la istituzione di depositi franchi ai sensi della legge 6 agosto 1876, n. 3261.

Art. 65. Agli stabilimenti industriali che, entro quindici anni dalla data della pubblicazione della presente legge, sorgeranno in apposita zona secondo il piano che all'uopo verrà presentato dai municipi di Messina, di Reggio e di villa san Giovanni all'approvazione del governo oltre i benefici tributari stabiliti dalla legge 15 luglio 1906 n. 383, sono estese le agevolezze doganali accordate dagli articoli 7, 9 e 11 della legge 8 luglio 1904 n. 351, per il risorgimento economico della città di Napoli. La predetta zona, le cui opere sono dichiarate di pubblica utilità, sarà considerata come aperta agli effetti del dazio consumo. In tutti i comuni indicati dal R. decreto di cui all'art. 1 della presente legge, il termine di 10 anni per fruire delle esenzioni decennali dalle imposte, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 15 luglio 1906 n. 483, è prorogato di anni quattro. S'intendono compresi nei benefici di cui alla suddetta legge gli opifici ricostruiti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, senza pregiudizio dell'applicazione dell'art. 7 n. 1, della legge 12 gennaio 1909 n. 12.

Art. 66. Per la durata di un quindicennio dalla data della pubblicazione della presente legge non sono applicabili alle navi che approdino nei porti di Messina e di Reggio e alle navi ed ai galleggianti addetti al servizio interno dei porti stessi le tasse ed i diritti contemplati dagli articoli 20 a 35 inclusivo della legge 23 luglio 1906 n. 318, e dall'art. 2 della legge 21 dicembre 1905 n. 590. Le navi di costruzione estera addette alla navigazione, che vengano trasformate in galleggianti e destinate al servizio interno del porto di Messina, non sono sottoposte al dazio di confine stabilito dalla voce n. 183 della vigente tariffa doganale. Però se queste navi siano poi destinate al servizio interno di altri porti del re gno, verranno sottoposte al pagamento di tale dazio, se non siano trascorsi cinque anni dalla data della loro trasformazione. Per le navi che abbiano pagate in altro dei porti del regno le tasse di ancoraggio, valevoli per trenta giorni o per dodici mesi, non sarà computato nel periodo di validità delle tasse il tempo durante il quale le navi avranno soggiornato nei porto di Messina e di Reggio.

 

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